Con sentenza del 4 gennaio 2023 la Corte di Appello di Venezia ha, allo stato, confermato la responsabilità penale -già accertata in primo grado dal Tribunale di Vicenza- della Banca Popolare di Vicenza e dei suoi vertici aziendali per i reati di aggiotaggio, di falso in prospetto e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.
La nota vicenda giudiziaria offre interessanti spunti di riflessione sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza e sul corretto svolgimento delle sue funzioni di controllo sul Modello di organizzazione e gestione adottato dall’ente.
Infatti, in entrambi i gradi di giudizio il Modello dell’istituto di credito è stato valutato dall’Autorità Giudiziaria inidoneo anche alla luce della ritenuta inadeguatezza dell’Organismo di Vigilanza a garantirne l’osservanza.
In particolare, le censure mosse all’OdV di BPVi riguarderebbero innanzitutto una ritenuta assenza di indipendenza in capo ai membri di tale organismo dato che:
- il direttore dell’Internal Audit, che svolgeva la funzione di Presidente dell’OdV, era dipendente gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che – con riguardo ai reati oggetto del processo – era tenuto a controllare;
- i due avvocati membri avrebbero beneficiato in passato di ingenti retribuzioni da parte di società veicolo della BPVi o dalla stessa totalmente partecipate, tali da minarne l’autonomia di giudizio.
Le medesime criticità sarebbero state riscontrate pur a seguito della rinnovazione dell’OdV, quando il relativo incarico è stato affidato al collegio sindacale di BPVi nonostante, secondo la ricostruzione prospettata in sentenza, alcuni sindaci avessero evidenti “interessanze” con i vertici aziendali.
In ogni caso, accanto al tema della composizione dell’organismo di vigilanza, i giudici hanno posto il focus sui suoi meccanismi di funzionamento, parimenti ritenuti incongrui in quanto – come si legge nella sentenza di primo grado, interamente confermata in appello – dall’analisi dei verbali dell’OdV sarebbe emersa:
“un’attività assolutamente inconsistente, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione compliance e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica […] e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti”.
Anche sul piano dei controlli, l’OdV della banca vicentina è risultato sprovvisto di autonomi poteri di iniziativa in quanto la pianificazione dell’attività di verifica avveniva di concerto con le funzioni di controllo aziendale ed era comunicata allo stesso Consiglio di Amministrazione (cioè agli stessi controllati).
In questo modo nessuna verifica a sorpresa si rendeva possibile nei confronti dei vertici aziendali.
Medesime considerazioni sono state svolte con riferimento ai flussi informativi verso l’OdV di BPVi che, come noto, dovrebbero garantire il controllo informato dell’organo sulle diverse aree di rischio, ma che nel caso di specie prevedevano esclusivamente la segnalazione di eventuali violazioni al Presidente dell’OdV e, peraltro, attraverso un canale email di segnalazione assolutamente inidoneo a preservare la riservatezza del segnalante.
In conclusione, dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che:
- il Modello di BPVi non è stato attuato e presidiato da un organismo di vigilanza realmente idoneo allo scopo (sotto il profilo della dotazione di adeguati poteri e degli indispensabili requisiti di indipendenza);
- la sostanziale “osmosi tra l’OdV ed i vertici aziendali” non ha neppure reso necessaria l’elusione fraudolenta del Modello per la commissione dei reati.
Anche alla luce di tali considerazioni deve rimarcarsi che un Modello, ancorché perfetto nell’individuazione del rischio-reato e nella previsione di specifici controlli e procedure, risulterà inevitabilmente inidoneo se non assistito da un organismo di vigilanza in grado di garantirne effettivamente e concretamente l’osservanza.
Sicché, tanto nella fase di predisposizione che in quella di aggiornamento del proprio Modello, l’ente deve assicurarsi che l’OdV sia in possesso dei requisiti di:
- autonomia (unico requisito richiesto ex lege), intesa come assenza di interferenze, condizionamenti o pressioni da parte di qualunque componente dell’ente e mancato coinvolgimento dell’OdV in attività operative o in decisioni gestorie che comprometterebbero l’obiettività dell’organo;
- indipendenza (requisito che si ricava dal principio di effettività del controllo), in forza del quale deve essere evitato qualsiasi legame che possa compromettere la terzietà del controllore (vincoli di parentela/affinità con gli organi sociali dell’ente o rapporti professionali/economici con l’ente e i suoi vertici);
- professionalità, che comporta la verifica di capacità in materia ispettiva e consulenziale nonché di competenze di carattere giuridico;
- onorabilità (requisito elaborato da dottrina e giurisprudenza), i cui contorni sono delineati dal Modello mediante la previsione di cause di ineleggibilità e di decadenza;
- continuità d’azione, requisito da intendersi nel senso di effettività del controllo svolto e di frequenza temporale delle azioni intraprese, così da poter ravvisare tempestivamente eventuali situazioni anomale e rischiose.
Stefano Rapizza
Avvocato, esperto in diritto penale dell’impresa
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