In data 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge n. 137/2023, di conversione del cd. “Decreto Giustizia” o “Decreto Omnibus-bis” del 10 agosto 2023, n. 105 “recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” che ha modificato, tra gli altri, anche la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ampliando il novero dei reati presupposto.

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001

In particolare, il legislatore è intervenuto sulla categoria di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001 rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, inserendovi i delitti di:

turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di P.A., ovvero ne allontana gli offerenti;

turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) che punisce chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A. (salvo che il fatto non costituisca reato più grave);

Tali reati assumono una particolare rilevanza per quelle società che, in ragione del proprio business, partecipano con regolarità a gare organizzate dagli enti pubblici, attività che dovranno d’ora in poi considerarsi “sensibili” ai fini della valutazione del rischio in sede di risk assesment ed essere presidiate da procedure ad hoc.

 

Modifiche all’art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001: delitto di trasferimento fraudolento di valori

In secondo luogo, il Decreto Giustizia ha modificato l’art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001, ora rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” integrandolo con il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis c.p. che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere misure ablatorie o le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Tale ultima modifica assume particolare rilievo per gli istituti bancari nel momento in cui gli stessi vengono interessati da clienti nello svolgimento di determinate operazioni finanziarie idonee a costituire un veicolo per la commissione di detto illecito. Così sarà necessario implementare idonee misure e presidi atti ad evitare il diretto coinvolgimento di apicali o dipendenti in operazioni di trasferimento di beni meramente finalizzati ad eludere misure di prevenzione a carico di clienti o misure ablatorie cui gli stessi dovessero risultare sottoposti, profilandosi a seguito dell’ultima novella possibili rischi derivanti dall’applicazione della disciplina ex d.lgs. 231/2001 direttamente in capo all’istituto di credito.

Impatto della fattispecie sulla 231 e sull’obbligo di segnalazione e di vigilanza

L’impatto della fattispecie sulla materia 231 è infatti rilevante per tutte quelle società che hanno particolari obblighi di segnalazione e di vigilanza sulla clientela, oppure ancora, più in generale, per quelle società che effettuano operazioni di trasferimento di beni, denaro o partecipazioni societarie ovvero vi prestano assistenza fornendo un apporto tecnico-professionale, logistico ed operativo.

Naturalmente sul piano pratico tutti gli enti già dotati di un sistema di controlli e di una regolamentazione interna in materia di antiriciclaggio godranno di un vantaggio nell’adeguamento del MOG alla novella poiché, una volta effettuato l’aggiornamento normativo, potranno “limitarsi” a verificare la tenuta del proprio sistema mediante gap analysis, intervenendo così solo su quelle attività o quei presidi risultati critici.

 Stefano Rapizza
Avvocato, esperto in diritto penale dell’impresa