In data 22 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19 (di seguito il “Decreto”) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere – le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 – e che interessa le società italiane partecipanti a operazioni straordinarie di natura transnazionale. Gazzetta Ufficiale(GU Serie Generale n.56 del 07-03-2023)

 

Le novità introdotte dal Decreto

Tra le significative novità della norma c’è senza dubbio l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare che, ai sensi dell’art. 54 del predetto Decreto, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, in via alternativa:

  • forma documenti in tutto o in parte falsi
  • altera documenti veri
  • rende dichiarazioni false
  • oppure omette informazioni rilevanti

 Si tratta di una fattispecie posta a presidio degli adempimenti prescritti dal medesimo Decreto ed in particolare dall’art. 29 il quale stabilisce che “su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione”.

 Benché la norma faccia riferimento esclusivamente alle operazioni di fusione, in forza del richiamo espresso all’art. 29 effettuato rispettivamente dall’art. 7 (per le trasformazioni) e dall’art. 42 (per le scissioni) del Decreto, il reato in esame potrà configurarsi non solo nell’ambito di operazioni di fusione, ma anche in relazione ad operazioni di trasformazione e di scissione.

 

L’ iter per il rilascio del Certificato Preliminare

Quanto all’ iter per il rilascio del predetto Certificato Preliminare, il legislatore precisa le condizioni e le modalità da osservarsi:

  • la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera presenta la richiesta allegando una serie di documenti (a titolo esemplificativo: il progetto di fusione transfrontaliera; la delibera dell’assemblea di approvazione del progetto; le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti)
  • il notaio verifica il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (a titolo esemplificativo: l’avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera; il decorso del termine per l’opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l’attuazione della fusione prima del decorso del termine; che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l’elusione di una norma imperativa del diritto dell’Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana)
  • il notaio rilascia il certificato preliminare senza indugio e, salve ragioni di eccezionale complessità specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa;
  • il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il Pubblico Ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare;
  • l’organo amministrativo della società deposita il certificato preliminare per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Se il notaio (ovvero, nella fase successiva, il tribunale) ritiene non adempiute le condizioni stabilite ex lege, comunica agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate.

 

Quali novità per l’ente?

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge, poi, – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell’ente di cui al D.lgs. n. 231 del 2001 tra i “Reati societari previsti dall’ art. 25-ter.

Ne deriva che l’ente potrà essere ritenuto responsabile in relazione al nuovo reato presupposto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” qualora questo sia commesso da un soggetto “apicale” o “subordinato” dell’ente e (anche) nel suo interesse o vantaggio, purché si ravvisi un difetto di organizzazione che abbia reso possibile o abbia agevolato la commissione del suddetto reato (cd. colpa di organizzazione).

La sanzione prevista per l’ente è la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote ossia pari ad un valore ricompreso tra un minimo di euro 38.700 ed un massimo di euro 464.700, tenuto conto che ai sensi dell’art. 10 co. 3 del Decreto 231 il valore di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Al fine di garantire la piena adeguatezza ed efficacia del Modello Organizzativo ciascun ente è dunque ora chiamato a provvedere ad un aggiornamento attraverso:

  1. una nuova mappatura che includa i processi e le attività ritenuti “sensibili” in relazione al reato presupposto di nuova introduzione ed il sistema di presidi e controlli interni (risk assessment), valutandone l’idoneità;
  2. la conseguente implementazione di protocolli e procedure operative, ove ritenuto necessario all’esito della gap analysis.

  

Stefano Rapizza
Avvocato, esperto in diritto penale dell’impresa