In data 22 aprile 2022, l’European Banking Authority (di seguito, l’“EBA”), in risposta alla richiesta di consulenza tecnica ricevuta dalla Commissione Europea, in data 2 febbraio 2021, avente ad oggetto l’analisi dell’emergente settore dei cd. “finanziamenti non bancari”, erogati al di fuori dell’attuale perimetro normativo dei servizi di finanziamento nell’Unione Europea, ha pubblicato il proprio Technical Advice (titolato “European Commission request to EBA for technical advice on non-bank lending” – EBA-2022-D-3928) e il relativo report di dettaglio (titolato “Final Report on response to the non-bank lending request from the CfA on digital finance” – EBA/Rep/2022).

Nell’ambito di tale ultimo documento, più nel dettaglio, l’EBA, tenuto conto:

  • del sempre più rilevante aumento dell’attività FinTech all’interno del panorama europeo e internazionale
  • del crescente sviluppo e implementazione da parte di BigTech e altri operatori non tradizionali di nuovi business model orientati alla concessione di finanziamenti
  • dei vantaggi che tali scenari potrebbero portare ai consumatori, favorendo, in generale, la concorrenza nel mercato dei finanziamenti
  • dell’attuale disarmonizzazione della disciplina regolamentare emessa sul punto dalle singole Autorità di Vigilanza nazionali

ha individuato una serie di proposte tecnico-operative volte a prevenire e circoscrivere i rischi connessi all’esercizio di tale attività da parte di enti “non finanziari”, per i quali si intendono entità giuridiche stabilite nell’Unione Europea che svolgono, in qualità di creditore o di piattaforma di prestito “peer-to-peer” (cd. “P2P”), una o più attività di intermediazione creditizia e che non sono soggetti a requisiti prudenziali specifici nell’ambito dell’attuale panorama normativo e regolamentare europeo.

Tali proposte mirano a:

  • prevenire il cd. “rischio di vigilanza”, rafforzando l’attuale disciplina regolamentare in materia di autorizzazione e ammissione all’attività di concessione di finanziamenti e, in tale ambito, delimitando il perimetro di intervento delle Autorità di vigilanza locali in caso di operatività cross-border
  • prevenire il cd. “rischio di trasparenza” e di “merito creditizio”, garantendo che gli attuali presidi regolamentari posti a tutela dei consumatori in ambito di trasparenza e di valutazione del merito creditizio rimangano inalterati nonché strumenti di tutela dei consumatori equi ed efficaci
  • prevenire il cd. “rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, assicurando un adeguato presidio nel rispetto dei requisiti di settore anche nell’ambito di tale operatività
  • prevenire il cd. “rischio prudenziale”, implementando gli attuali set regolamentari in tema di monitoraggio e di rendicontazione macro e micro-prudenziali, al fine di evitare vuoti normativi.

 

Marco delli Guanti
Avvocato e Consulente
Esperto in Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari
in particolare nelle aree Compliance, Antiriciclaggio e Legale

 

 

Il Technical Advice e il relativo report di dettaglio sono consultabili ai seguenti link:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2022/CfA%20on%20digital%20finance/1032200/2022%2004%2022%20Letter%20to%20J%20Berrigan%20re%20NBL%20Report.pdf;

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1032199/Report%20on%20response%20to%20the%20non-bank%20lending%20request%20from%20the%20CfA%20on%20Digital%20Finance.pdf.