Consob ha pubblicato, con un “Richiamo”, gli obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che introduce, in capo ai Financial Market Participants (FMPs) e ai Financial Advisors (FAs), obblighi informativi in materia di sostenibilità a livello di entità e con riferimento ai “prodotti finanziari” definiti dal medesimo SFDR.

Gli obblighi sono differenziati con riguardo sia all’oggetto di riferimento dell’informativa (informazioni riferite al soggetto/attività – “entity level” – oppure al prodotto finanziario – “product level”), sia alla modalità di fornitura (informativa sul sito web, informativa precontrattuale o informativa periodica).

In particolare, il Regolamento integra gli obblighi di informativa già previsti nelle discipline sui prodotti e sui servizi, mantenendo altresì, i requisiti che tali discipline impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali.

Per le norme del Regolamento che richiedono una disciplina di dettaglio, le ESAs comunitarie hanno pubblicato la bozza di Final Report sui Regulatory Technical Standards relativi al SFDR. Essa copre le aree tematiche della rendicontazione sui principali impatti avversi sulla sostenibilità, connessi:

  • alle decisioni/consigli di investimento
  • alla disclosure precontrattuale e periodica sulle caratteristiche/obiettivi di sostenibilità del prodotto
  • alla disclosure sul prodotto attraverso il website
  • ai modelli di informativa precontrattuale e periodica del prodotto (i templates)

In dettaglio sui prodotti, in riferimento agli OICR e agli IBIP che, alla data del 10 marzo, risultano avere “offerte aperte”, la documentazione precontrattuale dovrà essere aggiornata includendo le informazioni previste dagli artt. 6, 7, comma 2, 8 e 9 del SFDR.

Pertanto:

  • per gli OICVM italiani e i FIA italiani aperti non riservati, occorrerà procedere all’aggiornamento del prospetto informativo
  • per i FIA chiusi non riservati gestiti da GEFIA italiani le informazioni saranno introdotte secondo la modalità previste dall’art. 13-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti
  • per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani occorrerà procedere all’aggiornamento del documento d’offerta di cui all’art. 28 del Regolamento Emittenti
  • Per gli OICR e agli IBIP la cui offerta sarà avviata dopo il 10 marzo 2021, la documentazione informativa precontrattuale dovrà essere predisposta in conformità alle previsioni del SFDR
  • per gli OICR e gli IBIP ad offerta chiusa non risulta necessario procedere al suddetto aggiornamento, fermo restando che l’orientamento in parola potrà essere riconsiderato
  • i soggetti investiti dagli obblighi informativi, non sono obbligati a collocare il patrimonio raccolto in investimenti sostenibili; tuttavia, sono obbligati a spiegare nella documentazione il motivo per cui, tra le varie scelte d’investimento, non hanno contemplato anche quelle riguardanti gli investimenti sostenibili

Nella sostanza, pur non imponendolo, il regolamento SFDR, spinge i gestori ad investire in attività sostenibili.

Giuseppe G Santorsola
Professore Ordinario di Asset Management
Corporate Finance e Corporate & Investment Banking
Università Parthenope di Napoli