Dopo due anni di rinvii (causa pandemia da COVID-19), in data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (“CCII”) in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, che ha integralmente sostituito la cd. Legge Fallimentare (di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e la disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Costituito da 391 articoli, il CCII riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, prefiggendosi un triplice scopo:

  • riformare la disciplina delle procedure concorsuali, semplificando il quadro normativo nel suo complesso, allo scopo di superare le difficoltà applicative e interpretative che derivano dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti
  • soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale
  • favorire la “emersione precoce” delle situazioni di crisi, rendendo centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare preventivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire (anche) ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata.

Obiettivi, questi ultimi, che il legislatore ha inteso perseguire, con l’inserimento nella nuova normativa delle seguenti (principali) novità:

  • Nuova definizione di “crisi” e “insolvenza

Innanzitutto, la definizione di “crisi”, come delineata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), da intendersi ora come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. E poi quella di “insolvenza”, enucleabile alla successiva lettera b) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Si tratta di definizioni in buona misura sovrapponibili ai concetti di “inadempienza probabile” e di “sofferenza” declinati dalla Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (“Matrice dei Conti”).

  • Composizione negoziata e obblighi di segnalazione

Si tratta di uno strumento attivabile su richiesta dell’imprenditore, sia commerciale che agricolo, senza limitazioni di tipo dimensionale, a mezzo del quale l’imprenditore medesimo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, potrà richiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto incaricato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c., e in assenza di alcun legame con l’impresa, dovrà supervisionare e agevolare le trattative, con l’obiettivo del recupero della stabilità economica dell’impresa. Per favorire una tempestiva risoluzione della crisi, sono stati introdotti obblighi di segnalazione per gli organi di controllo societari, ora tenuti a riferire agli organi amministrativi circa la sussistenza delle condizioni di accesso alla composizione negoziata.

  • Necessità per gli imprenditori di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Per prevenire le crisi aziendali e favorirne la tempestiva individuazione, il sistema di allerta introdotto nelle versioni precedenti della riforma, è stato sostituito da un insieme di norme inserite nel CCII (all’art. 3) e nel codice civile (all’art. 2086), incentrate su responsabilità aziendali relative alla predisposizione di adeguate misure organizzative e contabili in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa, con diversi livelli di adempimento per gli imprenditori individuali e per le società.

Nel dettaglio trattasi di:

  • ritardi sui pagamenti degli oneri retributivi scaduti da almeno 30 giorni in misura superiore alla metà del totale delle passività mensili
  • passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni in misura superiore alle passività non scadute
  • esposizioni nei confronti del sistema creditizio e di intermediari scadute da oltre 60 giorni per un importo almeno pari al 5% delle esposizioni
  • interessi di mora che attivano Obblighi di Segnalazione dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati” (i.e. l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione)
  • Ruolo degli intermediari finanziari

Al riguardo, si segnala l’introduzione di due specifici commi a tutela dell’imprenditore, ossia: il comma 5 dell’art. 16 che evidenzia il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare alle trattative “in modo attivo e informato”, e il comma 5 dell’art. 18 secondo cui l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca dei finanziamenti, che possono essere disposte solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni.

 Marco delli Guanti
Avvocato e Consulente
Esperto in Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari
in particolare nelle aree Compliance, Antiriciclaggio e Legale