In data 15 luglio 2022, in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, è entrato in vigore il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (“CCII”), che ha integralmente sostituito la cd. Legge Fallimentare (di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e la disciplina della crisi da sovraindebitamento (di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Il CCII ha riscritto tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, prefiggendosi un triplice scopo, ovverosia:

  1. riformare la disciplina delle procedure concorsuali
  2. soddisfare l’esigenza di certezza del diritto
  3. favorire la “emersione precoce” delle situazioni di crisi

Il legislatore ha inteso perseguire tali obiettivi con l’inserimento nella nuova normativa di talune novità tra cui:

  1. l’introduzione della composizione negoziata della crisi: strumento che può essere attivato, accedendo ad apposita piattaforma telematica gestita dal sistema delle camere di commercio, dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando risulta perseguibile il risanamento dell’impresa
  2. l’introduzione di specifici obblighi per le imprese in termini di assetti organizzativi, amministrativi e contabili: assetti che devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta
  3. l’introduzione, per favorire una tempestiva conoscenza della crisi, di obblighi segnaletici per gli organi di controllo societari, ora tenuti a riferire agli organi amministrativi circa la sussistenza delle condizioni di accesso alla composizione negoziata. Obblighi segnaletici introdotti anche a carico:
  • dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati” (i.e. l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle EntrateRiscossione), in caso di sussistenza di determinati ritardi/debiti scaduti/crediti affidati, e
  • delle banche e degli altri intermediari finanziari (ex art. 106 D. Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, cd. “Testo Unico Bancario” o “TUB”), in caso di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti in essere.

Possibile applicazione del CCII da parte di banche e intermediari finanziari.

Le innovazioni introdotte dal CCII potrebbero indurre le banche e gli altri intermediari finanziari a implementare le proprie politiche e procedure in ambito di concessione e monitoraggio del credito nei seguenti termini:

da un lato, introducendo l’obbligo per le imprese clienti di

  1. preliminarmente alla concessione del credito e ai fini del successivo monitoraggio (in caso di cambiamenti e/o innovazioni rilevanti), fornire la documentazione attestante l’adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, obbligatori ai sensi dell’art. 3, comma 3, del CCII
  2. comunicare, senza indugio, il rilevamento dei segnali di cui all’art. 3, comma 4, del CCII e segnatamente:
    • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
    • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
    • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni
    • l’esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”
  1. comunicare, senza indugio, la ricezione di eventuali segnalazioni (per la anticipata emersione della crisi) ricevute dall’organo di controllo societario (art. 25-octies del CCII) e dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 25-novies del CCII)
  2. comunicare, in via preventiva, l’intenzione di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza disciplinati dal CCII

dall’altro lato, per le banche e per gli intermediari finanziari

  1. introducendo l’obbligo, ai sensi dell’art. 25-decies del CCII, ove siano prese e comunicate alle imprese clienti, decisioni, adeguatamente motivate, circa variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, di darne danno notizia anche agli organi di controllo societari delle imprese clienti, se esistenti
  2. prevedendo sistemi di detection dei segnali di preallerta di un possibile deterioramento della qualità creditizia delle imprese clienti introdotti dal CCII, arrivando a individuare:
  • criteri in base al quale sottoporre la clientela a misure più o meno rafforzate di monitoraggio, così come
  • metodologie di revisione del merito creditizio delle imprese clienti proporzionate al profilo di rischio della clientela e alla tipologia, entità e complessità delle linee di credito

 

Marco delli Guanti
Avvocato e Consulente
Esperto in Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari
in particolare, nelle aree Compliance, Antiriciclaggio e Legale